Con il decreto 151 del 14 settembre 2015, il governo ha modificato la legge 68/99 che regolamenta il collocamento lavorativo delle persone con disabilità.
In questo articolo ci limiteremo a descrivere gli articoli principali che andranno ad aggiornare il collocamento obbligatorio, di cui alcuni sono già applicabili, altri hanno necessità di decreti attuativi da sviluppare nel prossimo futuro.
L’art. 1 del decreto 151 rappresenta un vademecum per l’effettiva e concreta riuscita del collocamento mirato, attraverso l’adozione di alcune buone prassi che il servizio del Centro per l’Orientamento adotta già da diversi anni. Per la precisione da circa 16 anni, con alcune piccole discriminanti che vedremo di seguito. Innanzitutto parliamo di:
-
promozione di una rete integrata tra servizi sociali, sanitari ed educativi presenti sul territorio e l’INAIL finalizzata a prendere in carico i lavoratori con disabilità al fine di agevolarne l’inserimento lavorativo;
-
promozione di accordi territoriali tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, cooperative sociali e associazioni dei familiari disabili, e del terzo settore, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap;
-
progettazione di forme di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e della progettazione di indirizzi per i servizi competenti finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo in un’ottica bio-psico-sociale;
-
analisi dei posti da assegnare al personale disabile anche in ragione dei ragionevoli adattamenti che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
-
promozione di un soggetto responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro il cui compito principale è finalizzato ad agevolare il proficuo inserimento al lavoro e a risolvere i problemi legati alla disabilità anche in raccordo con l’INAIL per i portatori di handicap causato da un infortunio sul lavoro;
-
individuazione di buone pratiche relative all’inserimento lavorativo.
Di seguito spiegheremo i punti cardine e le novità che riguardano le modifiche alla legge. 68/99.
Collocamento dei disabili nelle piccole imprese
Il primo passaggio che viene affrontato dal decreto 151 riguarda l’obbligo per le piccole medie aziende, ovvero quelle con un numero di dipendenti tra le 15 e le 35 unità. In questo caso l’obbligo veniva applicato solamente in caso di nuove assunzioni mentre, a partire dal 1 gennaio 2017, tutte le aziende che raggiungeranno la quota di 15 dipendenti dovranno (entro 60 giorni di tempo) adempiere alla legge con un inserimento attraverso collocamento obbligatorio.
Computabilità nella quota d’obbligo del personale non assunto obbligatoriamente
Altra novità riguarda i lavoratori disabili non appartenenti al collocamento mirato ma che già prestano attività all’interno di un’azienda. Fino ad ora tali persone non rientravano nel conteggio previsto dalla legge 68. Con il decreto 151, verranno inseriti nelle quote d’obbligo purché in possesso di una percentuale di minorazione superiore al 60%, o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e sesta categoria delle tabelle annesse al testo unico della norma in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.
Esclusioni, esoneri e contributi esonerativi
Veniamo ora alle possibilità di esonero dall’obbligo di alcune aziende con mansioni lavorative particolari. Il nuovo decreto restringe tale possibilità di esonero, specificando che i datori di lavoro privati o pubblici possono richiedere esenzione per tutte quelle lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Se la documentazione presentata(per l’esonero) risulterà in regola comunque l’azienda è tenuta a versare una quota di 30.64€ per ogni giornata lavorativa e per ogni lavoratore esonerato.
Richiesta nominativa generalizzata
Con il decreto 151/2015 viene quasi totalmente cancellato l’avviamento numerico per il collocamento obbligatorio. Tutti i datori di lavoro privato avranno la possibilità di procedere all’assunzione di un disabile attraverso avviamento nominativo (migliorando quindi la potenzialità di un reale matching tra domanda e offerta di lavoro); qualora l’obbligo non venisse espletato il servizio pubblico può procedere attraverso avviamento numerico, con la possibilità da parte dell’azienda di richiedere una pre-selezione di candidati per le figure o i ruoli richiesti.
Iscrizione nelle liste e compiti del comitato tecnico
Con l’art. 7 del decreto 151 il legislatore apporta delle modifiche nelle modalità di iscrizione alle categorie protette. L’indicazione è quella di usufruire dei servizi del proprio territorio ma d’ora in poi, previa cancellazione, sarà possibile spostarsi ed usufruire delle possibilità offerte in luoghi differenti.
All’interno dello stesso articolo si ridefiniscono le funzioni e l’importanza del comitato tecnico, composto dagli operatori dei centri per l’impiego, da operatori specializzati del terzo settore e da personale medico. Tale comitato ha la funzione di osservare e relazionare sulle competenze residue, sulle motivazioni e sulle aspirazioni lavorative delle persone con disabilità, così da offrire risposte alle varie esigenze. In poche parole assume un ruolo decisionale di primo piano nelle politiche di inserimento lavorativo per le categorie protette.
Banca dati del collocamento mirato
Su questo tema le novità sembrano piuttosto consistenti, leggendo l’impianto dell’articolo specifico. All’interno della banca dati sono presenti i prospetti informativi delle aziende soggette all’obbligo, quindi
tutte le informazioni necessarie ad inquadrare il rispetto o meno della legge (assunzioni leg.68/99, dismissioni, proroghe etc.).
Incentivi per l’inserimento dei disabili
L’art. 10 del decreto affronta nel concreto l’altro grande punto interrogativo riguardante l’assunzione di disabili, ovvero la possibilità di usufruire o meno di incentivi e sgravi fiscali. La novità pratica sta nel fatto che ora sarà direttamente l’INPS (non più le regioni), attraverso un sistema informativo, dare possibili incentivi. Vediamoli brevemente:
-
la durata complessiva sarà di 36 mesi, previa istanza da parte dell’azienda interessata;
-
la misura sarà pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato riguardanti persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra;
-
la misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria;
-
la misura risulta essere del 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: in questa ipotesi l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se l’assunzione avviene con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
Concludiamo questa breve sintesi con l’art. 11, dove sono descritte le modalità di spesa del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, fondo costituito dalle sanzioni amministrative attribuite ai datori inadempienti, dai versamenti effettuati da privati, Enti o Associazioni.
L’utilizzo delle riserve è stabilito dal decreto attraverso il rimborso forfettario a quelle aziende che operano una ristrutturazione (per meglio dire un “ragionevole accomodamento”) delle postazioni di lavoro attribuite a persone con invalidità superiore al 50%, nell’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’istituzione della figura del “responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro”, per le tecnologie riguardanti il telelavoro.