L’amministratore di sostegno

Fino all’approvazione della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, quella che ha istituito l’amministratore di sostegno, erano previste dal Codice Civile due forme di tutela giuridica delle persone giuridicamente capaci (maggiorenni) ma incapaci, totalmente o parzialmente, di intendere e di volere.
I due istituti sono quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione che producono una limitazione, parziale o totale, della capacità di agire. Come noto la capacità di agire si acquisisce al compimento della maggiore età e consente di compiere atti giuridici validi che vanno dalla firma di un contratto a tutto ciò che può creare o modificare o cessare un qualsiasi rapporto giuridico.

Istituti di tutela
Sia l’interdizione che l’inabilitazione avvengono al termine di un preciso iter e sono stabilite da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un tutore o un curatore.
L’interdizione, prevista nei casi di infermità assoluta, ha come conseguenza la limitazione totale della capacità di agire. Il tutore, che deve comunque rendere conto al giudice, sostituisce in tutti gli atti la persona interdetta.
L’inabilitazione è ammessa nelle condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possano essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare (ad esempio, dipendenza da alcool, droghe, eccesso di prodigalità
A questi due istituti, con la Legge 6/2004 si è aggiunto quello dell’amministratore di sostegno. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Vale la pena di sottolineare che i tre istituti sono fra loro incompatibili: chi è interdetto non può essere inabilitato o avere l’amministrazione di sostegno. Esiste comunque la possibilità di richiedere, motivatamente, al giudice la revoca dei rispettivi provvedimenti.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

La nomina
Il decreto di nomina da parte di un pubblico ministero, può essere temporanea o a tempo indeterminato, e contiene alcune precise indicazioni: le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Chi può essere amministratore
La normativa sottolinea che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del diretto interessato.
Nell’individuare l’amministratore, il giudice tutelare preferisce, quando possibile, il coniuge (non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
L’amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con un atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso la persona indicata sia deceduta o assente, o in presenza di gravi motivi, il giudice può designare un amministratore di sostegno diverso.

I doveri dell’amministratore
L’amministratore di sostegno, che non può percepire alcun compenso per la sua attività, ha dei precisi doveri nello svolgimento dell’incarico.
Deve, innanzitutto, tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Deve tempestivamente informare il beneficiario sugli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati (coniuge, familiari, parenti, affini ecc.) possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Quanto costa
In linea generale il procedimento per l’amministratore di sostegno è molto meno costoso e lungo degli analoghi iter di interdizione e inabilitazione.
Per questo ricorso non è prevista l’obbligatorietà dell’assistenza di un legale. Lo spirito della norma è tuttavia molto chiaro: assicurare forme di tutela in modo più snello e quindi anche meno costoso.
Si tratta, inoltre, di un procedimento esente dalle spese di registrazione degli atti e dal pagamento del cosiddetto contributo unificato. La marca da bollo è l’unica tassa da versare al momento della presentazione dell’istanza.

http://www.handylex.org/schede/asostegno.shtml

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