Occupazione e mercato del lavoro rappresentano, in questo periodo storico, tematiche di stretta attualità sia per chi l’occupazione non ce l’ha, sia per chi già lavora. Del resto “di doman non c’è certezza” profetizzava Lorenzo dei Medici.
Scorrendo tra le pagine dei quotidiani risaltano le cifre “sparate” dalle agenzie per il lavoro, dall’Istat o dai vari osservatori, relative alle percentuali di disoccupazione nel nostro paese, quasi fosse una gara a chi alza di più l’asticella.
Per evitare di cadere anche noi nella spirale depressiva dei dati statistici, dedichiamo questo post ad una serie di azioni di sostegno all’occupabilità presenti nel quadro normativo attuale, che declineremo successivamente a seconda del target.
Una boccata di ossigeno per le aziende (gli incentivi e gli sgravi sono rivolte a loro) che assumo personale e una speranza in più per chi cerca riscatto nel posto di lavoro, allontanando quell’orizzonte di crisi sotto il quale ci stiamo abituando a ragionare.
I nodi individuati sono 3 e rappresentano la legge di stabilità proposta dal Governo Renzi, il piano di Garanzia Giovani ed il collocamento mirato tramite L. 68/99. Suddividiamo gli interventi per facilitarne la comprensione.
Leg. Stabilità 2015
Prima di tutto prendiamo in considerazione la legge di stabilità 2015, promossa dal governo Renzi nel dicembre 2014.
La natura dell’incentivo si traduce nell’esonero contributivo previdenziale, per tutti datori di lavoro privati, ad eccezione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL come il “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile” di cui al comma 755 della Legge n. 296/2006 ed il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’articolo 3, commi 3, 14 e 19, della Legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 3, comma 25, della medesima legge (circolare INPS n. 17 del 30 gennaio 2015).
In termini economici il tetto massimo del contributo, per ogni nuovo contratto full-time, è fissato ad 8.060€ annui. Per i contratti part-time la soglia viene stabilita in base al monte orario effettivamente sviluppato.
Il contributo è applicabile a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, avviati tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015. Vediamo nel dettaglio l’applicabilità della manovra ad altre forme contrattuali, sfruttando sempre la circolare INPS n.17 del 30/01/2015:
- contratti di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, a patto che le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati;
• rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.
Sul versante dei lavoratori può usufruirne chi:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo), di apprendistato, i contratti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato;
- il lavoratore che, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (01/10/2014 – 31/12/2014) non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo;
- il lavoratore che non abbia avuto, con il medesimo datore di lavoro, un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge n. 190/2014.
Per concludere una buona notizia. Gli incentivi in questione (come vedremo anche successivamente) sono cumulabili con i bonus di garanzia giovani o con quelli del collocamento mirato (L. 68/99), fermo restando i limiti ed i vincoli descritti.
Garanzia Giovani
Probabilmente il programma nazionale Garanzia Giovani rappresenta l’azione più conosciuta a livello di opinione pubblica, se non altro per le molte critiche suscitate dai ritardi nei pagamenti degli stage.
Certamente i vari corto-circuiti interni sono reali e hanno contribuito ad alimentare la polemica. Certamente gli stimoli nati in seguito all’avvio del progetto, dopo le varie acquisizioni e normative regionali, hanno contribuito a generare dinamicità nel mercato del lavoro e favorito l’incontro “reale” tra domanda e offerta di lavoro. Trovandoci ad operare in questo settore possiamo testimoniare direttamente la difficoltà di chi cerca occupazione nel contattare datori di lavoro. Gli incentivi e le borse lavoro proposte hanno oleato questo ingranaggio.
Operativamente l’assunzione tramite garanzia giovani permette l’acquisizione di un bonus economico secondo quanto riportato nella seguente tabella:
La profilazione qui definita fa riferimento alla “lontananza” dal mondo del lavoro, considerando il grado di istruzione/formazione, le esperienze lavorative pregresse e le competenze a disposizione della persona. Avremo quindi una maggiore “lontananza” nel caso di profilazione molto alta; da qui l’importo maggiore erogato.
Possono usufruire del bonus tutti le persone comprese tra 15 e i 29 anni (anche se gli stage e l’inserimento lavorativo si applicano solamente ai maggiorenni) e tutti i datori di lavoro privati, a partire dai contratti stipulati dal 1 maggio 2014. L’applicabilità degli incentivi fa riferimento ai rapporti sopra indicati (tempo determinato sopra i 6 mesi e tempo indeterminato) anche se con modalità part-time, purché con un monte orario uguale o superiore al 60% dell’orario full-time applicato ai lavoratori.
Esso è inoltre riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, anche di carattere regionale, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali.
Disabilità
Rispetto alla disabilità dobbiamo introdurre una nuova variabile, ovvero i limiti imposti dal Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro. In sostanza ogni anno gli incentivi all’assunzione tramite L. 68/1999 possono variare in virtù di quanto il fondo viene rimpinguato.
In questo caso lo spettro dei soggetti che possono usufruirne è maggiore, considerando anche le associazioni di volontariato, le cooperative ed i consorzi sociali, ovviamente i privati e tutte le aziende che, pur non essendo soggette all’obbligo, integrano un lavoratore con disabilità nel loro organico.
A partire dal 1 gennaio 2008 (L. 247/2007 modifiche alla L. 68/1999 in materia di incentivi) sono state introdotte modifiche sostanziali alla tipologia del contributo e ai vincoli con cui viene erogato. Vediamo in breve le modifiche. Vincoli:
– che l’assunzione sia a tempo indeterminato;
– che l’eventuale periodo di prova abbia avuto esito positivo;
– che, se per qualsiasi causa il rapporto si sia risolto “ante tempus”, lo stesso abbia avuto una durata minima fino alla concessione del contributo, che avviene nell’anno successivo.
Ammontare del contributo:
- a) fino al 60% del costo salariale lordo annuo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra o con handicap psichico;
- b) fino al 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra;
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche.
L’INPS ha precisato che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall’art. 13 della L. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.