Nuove regole per i tirocini extracurriculari. Dal 1° ottobre è entrata in vigore la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 533 del 9 agosto 2017 che introduce diverse novità che riguardano anche la durata e l’ indennità del percorso.
Il tirocinio extra-curriculare – che è teso a favorire l’orientamento al lavoro, l’acquisizione di competenze professionali, l’inserimento o reinserimento al lavoro – si realizza secondo un progetto formativo individuale che viene definito tra soggetto promotore, struttura ospitante e tirocinante e che fissa gli obiettivi da raggiungere e le modalità per perseguirli.
Secondo le nuove direttive il tirocinio extracurriculare ha una durata minima di 2 mesi e massima di 6. Tuttavia, per le persone con disabilità, persone svantaggiate, per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed altre categorie specifiche la durata massima può arrivare sino a 24 mesi.
Altra importante novità riguarda l’indennità da corrispondere ai tirocinanti, che passa dai 400 agli 800 euro.
L’erogazione dell’intera somma è subordinata alla partecipazione minima mensile del 70%. Qualora la partecipazione risultasse inferiore al 70%, l’indennità è erogata proporzionalmente all’effettiva presenza del tirocinante.
Tale indennità, ai fini fiscali, è considerata un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e non compromette la perdita dello stato di disoccupato eventualmente posseduto dal tirocinante.
I tirocini possono essere promossi da diversi soggetti tra cui i Centri per l’impiego e le Agenzie regionali per il lavoro, le università. le istituzioni scolastiche statali e non statali. I soggetti che ospitano i tirocinanti possono essere , invece, le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, che scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione.